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venerdì 27 giugno 2014

Rettifica FIAVET all'annuncio pubblicitario del 20 maggio c.a. “Ti piacerebbe vendere viaggi da casa su Internet?”.


Riceviamo e immeditamente pubblichiamo un'importante rettifica della FIAVET, Federazione Imprese Associazioni Viaggi e Turismo, in merito all'inserzione pubblicitaria di Intersionista di Terze Parti e diffusa sui nostri mezzi, lo scorso 20 maggio 2014: 
Ti piacerebbe vendere viaggi da casa su Internet?”.

La scrivente Federazione, Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e locale del comparto degli Agenti di viaggi e turismo, contesta il suddetto:

"annuncio pubblicitario in quanto lo stesso contiene una proposta al pubblico indifferenziato di avvii di una attività di agenzia di viaggi on line che, come esposta, confligge con la normativa nazionale e regionale che regolamenta l’esercizio della attività degli agenti di viaggio in Italia, di cui la scrivente tutela gli interessi collettivi, quale Ente esponenziale, ai sensi dello Statuto Federale.

Ed infatti la proposta pubblicitaria in questione afferma che «lavorare nel mondo dei viaggi online ti permette di operare nel settore turistico senza dover aprire un negozio fisico, avere una licenza , doverti occupare degli aspetti amministrativ, fornendo una informazione ingannevole e sollecitando all’avvio di una attività che sarebbe abusiva, posto che la normativa di settore prevede che l’Agente di Viaggi sia munito di requisiti professionali, di onorabilità e finanziari (come da ultimo ribadito dall’art. 13 del recente D.L. 31 maggio 2014, n. 83), che nelle legislazioni regionali vengono declinati nel prevedere la obbligatoria presenza di un Direttore Tecnico iscritto nel relativo Albo regionale (onere imposto anche dall’art. 20 del DLgs 23 maggio 2011, n. 79 Codice del Turismo), nel dimostrare l’assenza di carichi penali o fallimentari e nella dimostrazione di solvibilità (es. con costituzione di depositi cauzionali es. LR. Lazio 13/2007 e Reg. 19/2008) e che certo non si esauriscono nellacquisto di software o nel frequentare semplici corsi di formazione, come indicato nellannuncio contestato.  

Peraltro tutte le normative regionali impongono lutilizzo di appositi e specifici locali ad uso commerciale o uso ufficio (secondo la destinazione duso, prevista dalla normativa urbanistica e fiscale-catastale) con apposita  insegna  a  garanzia  del  consumatore,  con  esclusione  della  possibilità  di  utilizzare civili abitazioni.

Pertanto, considerato che nessuna differenza da un punto di vista legislativo ricorre se l’esercizio della attività di agente di viaggio viene svolta con sistema di vendita front-office o tramite tecniche di comunicazione a distanza (inclusa la vendita e-commerce, tramite sistemi online) e che, anche a seguito della introduzione della SCIA in luogo della licenza, l’attività dell’agente di viaggi è sempre soggetta ad un procedimento amministrativo di avvio soggetto a verifica entro 60 giorni, il testo dell'annuncio diramato è forviante ed illegittimo rispetto alle prescrizioni sul legittimo esercizio della attività agenziale".

La redazione del CorrieredelWeb.it ringrazia la FIAV per l’importate rettifica onde evitare qualsiasi avvio di attività economiche abusive, e invita a rivolgersi per corrette informazioni alla:


www.fiavet.it
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI IMPRESE 
VIAGGI E TURISMO
00153 ROMA - P.zza G.G. Belli, 2
tel. 06/588.31.01 r.a. fax 06/58.97.003
C.F. 80184450585 P.I. 02131971000 fiavet.nazionale@fiavet.it  www.fiavet.it





Segue copia della rettifica:


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