Più volte è accaduto a coloro che viaggiano in aereo, pur muniti di biglietto aereo regolarmente pagato e a prenotazione confermata di dover scontare a proprio danno il fenomeno dell'"overbooking". Tale termine di matrice anglosassone (trad. lett. "sovraprenotazione") connota l'uso, da parte delle compagnie aeree, di vendere un numero di posti superiore a quello disponibile al fine di riempire gli aereomobili, confidando nelle cancellazioni improvvise di alcuni passeggeri o nella possibilità di allocare quelli in esubero su altri successivi voli per la medesima destinazione.
Tale prassi, è stata disciplinata, congiuntamente ai casi di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, dal Regolamento CE n. 261 dell'11 febbraio 2004, entrato in vigore il 17 febbraio 2005, che ha rinnovato la disciplina del c.d. "overbooking", ed abrogato il precedente Regolamento CEE n. 295 del 1991.
Il Regolamento 2004/261/CE rafforza in modo sostanziale la tutela del viaggiatore a cui venga negato l'imbarco su un aereo a causa di un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del "vettore", cioè della compagnia aerea che organizza il volo.
Infatti, esso si applica sia ai voli di linea che ai voli charter (precedentemente non inclusi), da soli od inseriti in un pacchetto turistico "tutto compreso" (quelli che comprendono servizi di: alloggio, trasporto ed altri servizi turistici non accessori ai primi due).
I voli devono partire da od almeno avere come destinazione un aeroporto di uno Stato membro dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda o Svizzera. In quest'ultima ipotesi, però, le tutele spettano solo se il vettore è europeo e salvo che la legge del Paese di partenza non abbia già previsto erogato analoghi benefici.
I passeggeri che hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in cui viene negato l'imbarco e che si sono presentati all'accettazione all'ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell'ora di partenza (articolo 3).
La novità del Regolamento n. 261 rispetto alle normative precedenti è rappresentata dall'obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l'imbarco al viaggiatore per eccesso di prenotazioni, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l'imbarco a tutti quelli muniti di prenotazione (art. 4).
Il passeggero ha diritto ad un'indennità di risarcimento per negato imbarco (art. 7) che ammonta a:
- € 250 per i voli inferiori o pari a 1500 Km (di rotta ortodromica);
- € 400 per i voli intracomunitari di più di 1500 Km e per gli altri voli compresi tra 1500 e 3500 Km;
- € 600 per tutti gli altri voli.
In aggiunta al risarcimento, il passeggero a cui sia stato negato l'imbarco per overbooking ha inoltre diritto alle seguenti forme di assistenza (artt. 8 e 9):
a) la scelta tra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di gradimento del passeggero. Il volo alternativo può essere anche per un aeroporto vicino a quello di destinazione ed in questo caso le spese di trasporto per arrivare a quest'ultimo sono a carico del vettore;
b) pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
c) sistemazione alberghiera, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, ed ai trasporti necessari da e per l'aeroporto;
d) due telefonate gratuite (o fax, telex, e-mail).
Il tutto con particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori ed a quelli dei bambini non accompagnati, che hanno diritto alla precedenza nell'imbarco (art. 11).
Se il volo sostitutivo è in una classe superiore, il vettore non ha diritto alla differenza di prezzo col biglietto del volo sostituito, se è inferiore il passeggero ha invece diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 10, entro sette giorni:
- del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 Km;
- del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre comprese fra i 1500 ed i 3500 Km;
- del 75% del prezzo del biglietto per tutte le altre tratte aeree, cioè per le tratte da un aeroporto dell'Unione ad uno esterno ad essa o viceversa, superiori ai 3500 Km.
Nel caso in cui la compagnia aerea o il tour operator che ha affittato il volo charter cancellino il volo per loro responsabilità (art. 5), i passeggeri avranno diritto ai risarcimenti sopra indicati a meno che:
- siano stati informati della cancellazione del volo con un anticipo di due settimane, oppure
- siano informati con congruo anticipo e riprotetti (cioè riprenotati) con una partenza fissata ad un orario molto vicino (una o due ore) a quello originario.
L'onere della prova sul se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Se la cancellazione del volo avviene per "circostanze eccezionali" (cioè per cause di forza maggiore) non è dovuta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7.
Nel caso di ritardo del volo (art. 6) oltre le due ore per le tratte pari o inferiori a 1500 Km, oltre le tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per le altre comprese tra i 1500 ed i 3500 Km, oltre le 4 ore per tutte le altre tratte, il vettore aereo presta in ogni caso ai passeggeri l'assistenza in forma di pasti e bevande e di due telefonate (o fax, ecc.) gratuite, il soggiorno in albergo ed il relativo trasporto se l'orario di partenza è rinviato di almeno un giorno (cioè di 24 ore) rispetto all'orario di partenza previsto, la scelta fra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un altro volo verso la stessa destinazione nel caso di ritardo di oltre 5 ore.
I diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento n. 261 del 2004 sono irrinunciabili, anche nel caso di clausole derogatorie presenti nel contratto di trasporto (art. 15) e lasciano impregiudicati gli eventuali risarcimenti supplementari previsti dai diritti nazionali, da cui però può essere detratto, per decisione del Giudice, quello ottenuto in base a questo Regolamento (art. 12).
Sono salvi anche i diritti e le azioni di regresso del vettore o del tour operator fra di loro (art. 13). Infine il vettore aereo ha l'obbligo di informare per iscritto i passeggeri in merito ai loro diritti in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo di almeno due ore (art. 14).
Ogni Stato membro dell'Unione Europea deve, infine, designare un "organismo responsabile" (pubblico, preferibilmente, per assicurare meglio la sua terzietà, od anche privato) dell'applicazione del Regolamento CE n. 261 del 2004 per i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio e per i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti e presso cui i passeggeri possano presentare reclami per le presunte violazioni dei diritti loro riconosciuti da questo atto normativo. Detto organismo adotta tutte le misure necessarie, comprese quelle sanzionatorie di tipo amministrativo stabilite dagli Stati membri per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri (art. 16).
Per lo stato italiano l'organismo individuato è l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), individuato con d.lgs. n. 69/2006, cui è conferito il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.
Avv. Giulia Aiudi
Studio Legale Di Lembo
avv.aiudi (chiocciola) pdlstudio.it
Fonte: TuttoNormativa
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