Firenze, 1 Aprile 2021. Le norme speciali varate l'anno scorso per il rimborso dei viaggi non effettuati causa Covid - pur contrarie al diritto comunitario, al codice civile, alla sentenza Antitrust e alla disposizione Enac (1) – prevedevano che all'emissione del voucher, in mancanza di utilizzo, l'operator turistico dovesse rimborsare passati 18 mesi, che diventavano 12 per il solo trasporto.
In questi giorni ci sono le prime scadenze per il rimborso di chi aveva prenotato solo un volo, treno, nave, etc, non ci risultano operatori che rimborsano. Non solo, ma alcuni già formalmente sollecitati con diffida a provvedere, non procedono.
Una lotta tra poveri? Può anche darsi, ma se, per esempio, consideriamo che uno di questi poveri è Alitalia che per pagare gli stipendi di marzo dovrebbe ottenere dallo Stato 14 milioni (2)… si intuisce che esiste povero e povero.
Intanto ai poveri di serie B, che sono stati costretti a prestare soldi senza interessi per 12 mesi, consigliamo di farsi valere con una raccomandata A/R di diffida (3) e, nel caso di insoddisfazione, rivolgersi al giudice di pace (4).
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1 - https://www.aduc.it/
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COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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