Riceviamo e immeditamente
pubblichiamo un'importante rettifica della FIAVET, Federazione Imprese
Associazioni Viaggi e Turismo, in merito all'inserzione pubblicitaria di
Intersionista di Terze Parti e diffusa sui nostri mezzi, lo scorso 20 maggio
2014:
“Ti piacerebbe vendere viaggi da casa su Internet?”.
La scrivente Federazione, Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e locale del comparto degli Agenti di viaggi e turismo, contesta il
suddetto:
"annuncio pubblicitario
in quanto lo stesso contiene
una proposta al pubblico indifferenziato di avvii di una attività di agenzia di viaggi on
line
che, come
esposta, confligge
con
la normativa nazionale e regionale che regolamenta l’esercizio della attività degli agenti di viaggio in Italia, di cui la scrivente tutela gli interessi collettivi, quale Ente esponenziale, ai sensi
dello Statuto Federale.
Ed infatti la proposta pubblicitaria in questione afferma che «lavorare
nel mondo dei viaggi
online ti permette di operare nel settore turistico senza dover aprire un negozio fisico, avere
una licenza ,
doverti occupare degli aspetti amministrativi», fornendo una informazione ingannevole e sollecitando
all’avvio di una attività che sarebbe abusiva, posto che la normativa di settore prevede che l’Agente di Viaggi sia munito di requisiti professionali, di onorabilità e finanziari (come da ultimo ribadito dall’art. 13 del recente D.L. 31 maggio 2014,
n. 83), che nelle legislazioni regionali vengono declinati nel
prevedere la obbligatoria presenza di un Direttore Tecnico iscritto nel relativo Albo regionale (onere
imposto anche dall’art. 20 del DLgs 23 maggio 2011,
n. 79
– Codice del Turismo),
nel
dimostrare l’assenza di carichi penali o fallimentari e nella dimostrazione di solvibilità (es. con costituzione di depositi cauzionali – es. LR. Lazio 13/2007 e Reg. 19/2008) e che certo non si esauriscono nell’acquisto
di software o nel frequentare semplici corsi di formazione, come indicato nell’annuncio contestato.
Peraltro tutte le normative regionali impongono l’utilizzo di appositi e specifici locali ad uso commerciale
o uso ufficio (secondo
la
destinazione d’uso, prevista dalla normativa urbanistica e fiscale-catastale) con apposita insegna
a
garanzia del
consumatore, con
esclusione della possibilità
di utilizzare
civili abitazioni.
Pertanto, considerato
che
nessuna differenza da un punto di vista legislativo ricorre se l’esercizio
della attività di agente di viaggio viene svolta con sistema di vendita front-office o tramite tecniche di
comunicazione
a distanza (inclusa la vendita e-commerce, tramite sistemi online) e che, anche a seguito
della introduzione della SCIA in luogo della licenza, l’attività dell’agente di viaggi è sempre soggetta ad un procedimento amministrativo di avvio soggetto a verifica entro 60 giorni, il testo dell'annuncio
diramato è forviante ed illegittimo rispetto alle prescrizioni sul legittimo esercizio della attività agenziale".
La redazione del CorrieredelWeb.it ringrazia la FIAV per
l’importate rettifica onde
evitare qualsiasi avvio di attività economiche abusive,
e invita a rivolgersi per corrette informazioni alla:
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI
IMPRESE
VIAGGI E TURISMO
00153 ROMA - P.zza G.G. Belli,
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tel. 06/588.31.01 r.a. fax 06/58.97.003
Segue copia della rettifica: